La Fondazione

Presentazione della Fondazione Forense Ferrarese

 

  • Presentazione
  • Statuto
  • Organi

La FONDAZIONE FORENSE FERRARESE è stata costituita per iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara allo scopo di creare un organismo che si occupi della formazione professionale e della specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria, in sinergia e collaborazione con le varie associazioni già presenti ed operanti in ambito ferrarese o che verranno create in futuro.

 

Ciò anche allo scopo di garantire la possibilità dell’aggiornamento permanente dei propri iscritti, ed in genere degli iscritti all’Albo degli Avvocati di Ferrara, così come previsto dal Consiglio Nazionale Forense. Tale obiettivo sarà perseguito mediante l’organizzazione di corsi, seminari, convegni, viaggi di studio cui potranno partecipare i soci e chiunque sia interessato ai temi di volta in volta trattati.

La Fondazione si propone altresì di organizzare eventi, corsi e seminari ad alto livello formativo e/o specialistico, allo scopo di promuovere la specializzazione dei propri soci ed in generale dell’avvocatura ferrarese.

In armonia con le finalità di cui ai punti precedenti, la Fondazione si pone altresì come obiettivo quello di predisporre e diffondere dispense elaborate dal Comitato Scientifico e dai collaboratori che da questo saranno di volta in volta individuati, al fine di approfondire argomenti di carattere giuridico.

Per offrire i servizi di aggiornamento e di informazione di cui ai punti precedenti, la Fondazione ha necessità di dotarsi di beni strumentali che consentano una rapida divulgazione delle iniziative intraprese e una più agevole ricerca dei materiali da utilizzare per la redazione delle dispense di approfondimento. Il terzo scopo individuato dal consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.2008 è pertanto quello di dotarsi delle strutture necessarie ad un migliore espletamento dei servizi erogati

la Fondazione si prenderà altresì carico della formazione dei giovani praticanti che intendono intraprendere la professione forense, anche mediante la conclusione di convenzioni con altri Enti, quali ad esempio l’Università di Ferrara, e tramite la costituenda Scuola di Formazione ed Aggiornamento Forense.

Più in generale, l’attività della Fondazione sarà volta promuovere una crescita della cultura forense e giudiziaria nell’ambito del circondario del Tribunale di Ferrara, attraverso l’organizzazione di iniziative socio - culturali.

La Fondazione, allo scopo di perseguire i propri obiettivi così come indicati nei punti precedenti, potrà inoltre collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, stipulando convenzioni per lo scambio di informazioni, l’organizzazione di seminari comuni e altre forme di collaborazione.

1) E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE FERRARESE " con sede in Ferrara presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara (Palazzo di Giustizia, Via Borgo dei Leoni, 62).


2) La Fondazione si propone:

a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Ferrara che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;

b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense;

c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Ferrara, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria, così predisponendo uno strumento che permetta l’aggiornamento permanente previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2007.

La Fondazione potrà inoltre:

- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;

- acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;

- curare -anche a mezzo di pubblicazioni- la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;

- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense

- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi precedenti.


3) Il funzionamento della Scuola Forense di Formazione ed Aggiornamento permanente (d’ora in avanti denominata Scuola Forense) sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.


4) La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.


5) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;

b) dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.


6) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);

b) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;

c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;

d) dai contributi ordinari e straordinari;

e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.


7) Assume lo status di socio "fondatore" l'Ordine degli Avvocati di Ferrara.


8) Possono essere nominati soci "aderenti”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindacabile giudizio. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi, nell'ambito degli scopi statutari.


9) Possono essere nominati soci "sostenitori", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati e al Registro dei praticanti tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara e gli iscritti agli albi degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello di Bologna, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che potrà modificarla annualmente. Detti soci dovranno presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. I sostenitori, che versino almeno il contributo minimo previsto dal Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, per l’anno solare in cui tale contributo è stato versato ed a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative formative organizzate dalla Fondazione Forense Ferrarese gratuitamente o con tariffe agevolate (anche graduate in relazione all’importo del contributo versato).


10) per favorire la nascita e lo sviluppo della Fondazione Forense Ferrarese il Consiglio di Amministrazione può consentire con apposita delibera che il contributo versato dai sostenitori nell’anno 2008 valga per partecipare anche agli eventi previsti per l’anno successivo. Nella stessa ottica di sviluppo della Fondazione possono essere stabilite agevolazioni nella fruizione di alcuni eventi formativi (che si svolgeranno nell’anno successivo) a chi versa un contributo nel primo anno di attività.


11) Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Comitato Tecnico Scientifico;

e) il Direttore della Scuola;

f) il Collegio dei Sindaci.


12) Fanno parte dell'Assemblea il Socio Fondatore, tramite il proprio Presidente o un suo delegato, ed i soci sostenitori; il socio fondatore e ciascun sostenitore che abbia versato almeno il contributo minimo nell’anno solare ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea è consentita anche per delega ad un altro socio, con un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in particolare:

a) elegge i Consiglieri di Amministrazione ed i sindaci di propria spettanza;

b) nomina il Collegio dei Sindaci;

c) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.


13) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che (purché conservino lo status in base al quale sono stati eletti) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Dei cinque componenti:

- tre sono eletti dal citato Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti (con esclusione del Segretario e del Tesoriere, purché conservino per tutto il mandato la carica di Consigliere dell’Ordine, in difetto della quale cesserà anche dalle funzioni di Consigliere di Amministrazione della Fondazione) e tra questi tre il Consiglio dell’Ordine elegge colui che assumerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- due vengono eletti in sede assembleare tra i soci sostenitori;

- non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività in associazioni o in enti e società di qualsivoglia genere e natura che si occupano principalmente o in via residuale di formazione professionale. L’assunzione di tali cariche successivamente all’elezione di componente del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi causa di incompatibilità e determina la decadenza immediata dall’incarico di componente del CdA della Fondazione,

In caso un membro del C.d.A. cessi dalle sue funzioni, il Consiglio dell’Ordine, per quanto attiene i componenti di Sua nomina, e l’Assemblea, per i componenti di nomina di quest’ultima, provvederanno alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera R.A.R. telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima non liberi.

E' convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) esamina e provvede in ordine alle domande di partecipazione dei soci nei limiti del presente Statuto e dei principi generali fissati dall'Assemblea;

b) redige e sottopone all’Assemblea una relazione generale sull'attività svolta;

c) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

d) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;

e) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori ed, eventualmente, per i membri degli organi della Fondazione;

f) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;

g) accetta donazioni ed eredità;

h) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;

i) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;

l) nomina il Direttore, il Segretario e il Tesoriere della Scuola;

m) provvede alle modifiche dello Statuto e delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.

n) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Socio Fondatore.


14) Presidente della Fondazione è, di diritto, colui che è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, con le modalità di cui all’art. 13, purché mantenga lo status di Consigliere dell’Ordine, che ha il potere di rappresentanza della Fondazione.

In caso il Presidente cessi dalle funzioni di Consigliere dell’Ordine e/o da quelle di Presidente del C.di.A, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla sua sostituzione.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri componenti di nomina del Consiglio dell'Ordine e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

b) rappresenta la Fondazione in giudizio;

c) stipula i contratti;

d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in occasione delle assemblee dei soci, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.


15) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo Presidente, o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore della Scuola, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;

b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;

c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;

d) esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.


16) Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo da esso stabilito; esso è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.


17) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere della Scuola che durano in carica per il periodo da esso stabilito. Gli incarichi sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Essi collaborano con il Direttore della Scuola per la gestione ed il funzionamento della Scuola; rispondono del proprio operato al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.


18) Il Direttore, il Segretario, il Tesoriere della Scuola, qualora non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.


19) Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri nominati dall’Assemblea, in via preferenziale iscritti all’Albo degli Avvocati.

I Sindaci eleggono il Presidente del Collegio; durano in carica due anni - il primo biennio decorre dal 1° maggio 2008 - e sono rinominabili. Valgono le medesime incompatibilità di cui all’art. 13.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


20) I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.


21) Una volta deliberato lo scioglimento/liquidazione della Fondazione secondo le modalità di cui all'art. 13, essendosi verificata una della cause di estinzione previste dall'art. 27  Cod. Civ., si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli artt. 11 e segg. Disp. Att. Cod. Civ.

Una volta dichiarata l'estinzione, i beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, affinché ne faccia uso per le finalità della formazione degli Avvocati iscritti all'Albo.


22) L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.


23) La Fondazione avrà durata illimitata e potrà operare nel perseguire i propri scopi nell’ambito della Regione Emilia Romagna in particolare favorendo accordi, progetti e scambi culturali con altre associazioni ed enti che abbiano medesimi scopi della Fondazione sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea.



24) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.


Consiglio di Amministrazione:

  • Avv. GIUSEPPE STEFANI - Presidente della Fondazione Forense Ferrarese 
  • Avv. LUCA TIEGHI - Consigliere - Vice Presidente della Fondazione Forense Ferrarese
  • Avv. GIULIANO ONORATI - Consigliere
  • Avv. ELEONORA MOLINARI - Consigliere - Segretario della Scuola Forense
  • Avv. LAURA MELOTTI - Consigliere - Tesoriere della Scuola Forense


Direttore della Scuola Forense di Formazione ed Aggiornamento Permanente:

  • Avv. FEDERICO D’ANNEO


Comitato Scientifico:

  • Prof. Giovanni De Cristofaro
  • Avv. Beniamino del mercato
  • Avv. Eugenio Gallerani
  • Avv. Ludovica Marchetti
  • Avv. Riccardo Villani


Collegio Sindacale:

  • Avv. Martino Bagni
  • Avv. Antonio Finessi
  • Avv. Filippo Fiorani

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